Esposizione dei lavoratori ai Campi Elettromagnetici

Le F.A.Q. di seguito pubblicate sono state tratte da: http://www.circolodellasicurezza.com/

1. Quali i soggetti che devono procedere alla valutazione del rischio elettromagnetico?

Tutte le organizzazioni pubbliche e private, che si trovano ad operare in presenza di sorgenti di campo elettromagnetico sono tenute al rispetto della normativa suddetta attraverso valutazione del rischio e, a partire dal 31 Ottobre 2013, a non superare i valori limite stabiliti dalla legge. Sono, infatti, immediatamente vigenti le disposizioni generali sulla protezione dagli agenti fisici contenute nel Capo I del Titolo VIII del testo unico, come chiarito già dal Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome.

L’articolo 181, anche tramite il richiamo al più generale articolo 28, richiede esplicitamente al datore di lavoro la valutazione dei rischi relativi a tutti gli agenti fisici. Il vincolo più stringente ad oggi in vigore riguarda pertanto l’obbligatorietà della valutazione del rischio elettromagnetico.

2. Quali sorgenti di campo elettromagnetico devono essere valutate?

Per quanto riguarda la valutazione del rischio diretto la norma tecnica CEI EN 50499:2009 pubblica un elenco non esaustivo di apparecchiature suscettibili di produrre livelli di campo elettromagnetico superiori ai valori di azione. In particolare vanno sicuramente valutati ambienti e postazioni di lavoro che presentano strumentazioni e infrastrutture come di seguito specificate:

- generazione, trasporto e distribuzione di energia elettrica; – trasformazione di tensione (sottostazioni e cabine); – elettrolisi industriale; – saldatura elettrica; – saldatura dielettrica; – riscaldamento a induzione; – riscaldamento dielettrico a radiofrequenza; – riscaldamento dielettrico a microonde; – riscaldamento a resistenza con potenza regolata da tensioni parzializzate nel tempo; – magnetizzatori e smagnetizzatori industriali; – apparecchi di illuminazione speciali attivati a radiofrequenza; – dispositivi al plasma in radiofrequenza; – sistemi elettrici di controllo integrità; – sistemi magnetoscopici per controlli non distruttivi; – diatermia (elettromedicale); – magnetoterapia; – elettroterapia; – tecarterapia; – radarterapia; – taglio e cauterizzazione con elettrobisturi e radiobisturi; – trattamenti estetici a radiofrequenza; – radar (controllo del traffico aereo, portuale, meteorologici, …); – antenne di siti per la radiodiffusione sonora e/o televisiva; – antenne delle stazioni fisse per la telefonia mobile ; – trasporti alimentati elettricamente (treni, tram); – cabine di trasformazione media tensione / bassa tensione (MT/BT); – reti di alimentazione elettrica nel luogo di lavoro e circuiti di distribuzione e trasmissione dell’elettricità che sorvolano il luogo di lavoro in alcune configurazioni e potenze.

Per quanto riguarda invece la valutazione del rischio indiretto, bisogna considerare l’insieme dei dispositivi presenti in un certo ambiente, la loro concentrazione spaziale e gli effetti su altri dispositivi di sicurezza presenti. Pertanto non può essere escluso aprioristicamente nessun dispositivo alimentato da corrente elettrica compresi cellulari, cordless, stampanti, scanner, sistemi antitaccheggio, metal detecetor, etc…

3. Come faccio a valutare il rischio elettromagnetico?

Come previsto dall’art. 181, comma 2 del D.Lgs 81/08, la valutazione dev’essere effettua da personale qualificato in possesso di specifiche conoscenze in materia e con idonea strumentazione.

4. Come faccio ad individuare i soggetti qualificati a valutare il rischio elettromagnetico?

Ad oggi non esiste un elenco di esperti nella valutazione e misurazione dei campi elettromagnetici. Sarà pertanto cura del datore di lavoro l’accertamento dei requisiti professionali e tecnici. A questo scopo ne potrà valutare il curriculum degli studi e professionale, la disponibilità di strumentazione adeguata e l’adeguatezza della relazione tecnica che il tecnico propone.

5. Con quale periodicità deve essere valutato il rischio elettromagnetico?

Sulla base di quanto stabilito dall’articolo 181, comma 2, l’intera valutazione deve essere effettuata almeno una volta ogni quattro anni, mentre deve essere aggiornata immediatamente qualora diventi obsoleta, in ragione di qualche modificazione avvenuta in azienda. Questo può accadere, ad esempio, se viene introdotto un nuovo tipo di macchinario o di lavorazione, le cui emissioni elettromagnetiche possono essere significative.

Fonte: POLAB SRL (www.polab.it)