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Classe 2.0 – esposizione ai campi elettromagnetici prodotti da sistemi Wi-Fi

Informativa a cura dell’ing. Giuseppe SARDO

Il rapido diffondersi di impianti di tipo Wi-Fi (Wireless Fidelity) in ambito pubblico, all’interno di centri commerciali, alberghi, treni, biblioteche e scuole, per garantire e rendere disponibile la connessione a Internet in banda larga, ha generato e continua ad alimentare timori.

Il dibattito è piuttosto acceso e la domanda ricorrente, ossia se i livelli di campo elettromagnetico emessi da tali apparati possano, o meno, essere dannosi per la salute. La preoccupazione rimane alta soprattutto quando gli impianti Wi-Fi vengono installati all’interno di strutture scolastiche, nonostante siano disponibili in letteratura studi autorevoli sull’argomento, alcuni redatti tra i più autorevoli organismi internazionali quali l’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’Agenzia Europea dell’Ambiente e il Consiglio d’Europa.

In questa informativa non entreremo nel merito dei danni che i campi elettromagnetici possono causare alla salute di coloro che sono esposti, ma cercheremo di focalizzare l’attenzione sui livelli di emissione di alcuni apparati utilizzati nei sistemi Wi-Fi scolastici, primi fra tutti il router Wi-Fi e gli access point.

 classe 2.0  

 

Configurazione tipo di una classe 2.0

  • LIM o schermo
  • Router WI-FI
  • Access point
  • Server
  • Gruppo di continuità

Le evidenze che verranno presentate sono frutto dei monitoraggi di campi elettromagnetici effettuati dall’ARPA di diverse regioni in ambienti scolastici che presentano sistemi Wi-Fi.

Le misure effettuate mostrano che i valori misurati sono al di sotto delle soglie indicate dalla normativa.

Un’approfondita indagine strumentale è stata ad esempio effettuata in una scuola di Minerbio (BO). Tutti i valori sono risultati di modesta entità.


 

L´indagine di Arpa Emilia Romagna in una scuola di Minerbio (BO)

A seguito della richiesta pervenuta dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di Minerbio (BO), lo Staff tecnico “Campi Elettromagnetici” di Arpa Bologna ha effettuato in data 20 gennaio 2014, un’approfondita indagine strumentale all’interno dell’Istituto scolastico.

Tale indagine, i cui dettagli sono riportati nell’allegato tecnico[1], può essere considerata in generale come un importante riferimento anche per altre situazioni di installazione di impianti Wi-Fi in ambiente scolastico. Infatti, benché in commercio vi siano diverse tipologie e modelli di impianti Wi-Fi, essi comunque rispondono tutti ai medesimi standard internazionali del settore (IEEE) e pertanto hanno in generale caratteristiche emissive simili tra loro.

Le misurazioni effettuate all’interno della scuola hanno interessato sia le postazioni e i luoghi posti in prossimità degli impianti, collocati vicino al soffitto lungo il corridoio al piano terra, sia gli ambienti e le postazioni all’interno delle classi e sono state eseguite considerando diverse modalità di funzionamento degli impianti Wi-Fi.

In particolare, come meglio illustrato all’interno dell’allegato tecnico, poiché la sorgente Wi-Fi (Access Point), non emette in modo continuativo, il campo elettrico generato dall’impianto non è costante nel tempo, ma varia in funzione del traffico dati che deve gestire; da ciò ne deriva che il campo elettrico sarà più elevato quando l’Access Point è collegato ad un terminale e quest’ultimo è in modalità di scaricamento (download) di dati.

Per tale ragione durante i rilievi, si è cercato di porsi cautelativamente nelle condizioni di maggior esposizione per gli utenti, ovvero collegando uno o più apparati (anche contemporaneamente) in modalità di “download” dati continuo, scaricando un video della durata di alcuni minuti, in modo da determinare un’emissione continua mediante un flusso di dati costante e di durata significativa.

Tale modalità si deve pertanto considerare come una “forzatura” delle normali e specifiche condizioni di funzionamento degli Access Point (AP), soprattutto considerando la funzione principale per la quale questi AP sono stati installati all’interno di strutture scolastiche; infatti, durante l’uso di applicativi didattici, quali per esempio il “Registro elettronico”, il tempo in cui il dispositivo terminale è in modalità di “scarico” dati collegato all’AP più vicino è verosimilmente più breve, rispetto all’uso che è stato impostato durante lo svolgimento dei rilievi strumentali effettuati nella presente indagine.

Tutti i valori di campo elettrico rilevati sono risultati, in generale, di modesta entità.

In particolare a impianto spento, il valore è risultato inferiore alla soglia di rilevabilità dello strumento, così come all’interno della classe campione, a impianto acceso, quando veniva effettuato il trasferimento dati attraverso un tablet appoggiato sulla cattedra in modalità scarico dati continuo.

Valori leggermente più alti (ma comunque ben inferiori al valore di attenzione e obiettivo di qualità di 6 V/m) sono stati riscontrati quando la misurazione è stata effettuata in corridoio, in prossimità dell’Access Point (a una distanza di circa 80 cm), con tre terminali attivi e in modalità scarico dati, due dei quali però, posizionati all’interno delle aule.

In questo modo, dovendo il segnale attraversare il muro divisorio tra corridoio e aula e garantire un servizio ottimale, l’Access Point si trova nelle condizioni di maggior emissione in corrispondenza del corridoio.

La stessa misurazione replicata però all’interno delle classi, nelle stesse condizioni di funzionamento, ha invece evidenziato livelli di campo elettrico decisamente inferiori, al di sotto pure della soglia di rilevabilità strumentale, dovuto all’effetto schermante del muro divisorio. Di conseguenza i livelli di emissione all’interno delle classi risultano, anche durante l’utilizzo dei tablet, bassissimi, decisamente inferiori ai limiti normativi italiani e alle linee guida internazionali per l’esposizione ai campi elettromagnetici.

Tenuto conto della limitata potenza di emissione imposta dalla normative tecniche di settore (pari a 100 mW), che caratterizza tutti gli apparati Wi-Fi collocati in ambiente indoor, l’installazione di questi impianti in postazioni non accessibili agli utenti (ad esempio sul soffitto di corridoi) assicura, in ogni condizione di utilizzo, un’esposizione a livelli di campi elettromagnetici ampiamente inferiori ai valori di riferimento previsti dalla normativa vigente.

Nella tabella a lato si riportano i risultati di misure effettuate in diverse strutture pubbliche.

 ARPAV

La tabella dei risultati mostra che i valori misurati sono ampiamente inferiori ai valori di riferimento legislativo.

 

Quadro normativo

  • Legge del 22 febbraio 2001 n. 36 “Legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”
  • Decreto del Presidente del Consiglio ei Ministri 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni dai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz”. (supera il DM n. 381/98 e linee applicative).

 

Nel DPCM 8 luglio 2003 sono fissati i limiti di esposizione (che non devono essere superati in alcuna condizione di esposizione della popolazione) e i valori di attenzione (obiettivo di qualità):

  • Limite di esposizione: Campo Elettrico (E): 20 V/m
  • Valore di attenzione e obiettivo di qualità: Campo Elettrico (E): 6 V/m

 

Le Funzioni di Arpa in materia di Campi Elettromagnetici

Arpa non si esprime su questioni di tipo prettamente sanitario; il parere espresso o le misurazioni effettuate da Arpa sono relativi al rispetto dei limiti, dei valori di attenzione e obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa di riferimento.

L’ARPA si occupa di:

  • valutazioni preventive per impianti radiotelevisivi, Stazioni Radio Base per telefonia cellulare, ed Elettrodotti (linee elettriche e cabine di trasformazione);
  • monitoraggio ambientale (campagne di misura, controllo su singoli impianti, monitoraggio in continuo, attività di vigilanza e ispezione);
  • supporto tecnico agli Enti Pubblici/Comuni/Regione, ecc…


[1] http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/cem/Relazione_WIFI_Minerbio.pdf

Nuovo accordo Stato Regioni per la sicurezza: formazione di lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro RSPP

Dal 27 gennaio 2012 sono entrati in vigore gli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11 gennaio 2012, riguardanti la formazione alla sicurezza dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti (art. 37, comma 2 del D. Lgs. n. 81/2008), nonché dei datori di lavoro che intendano svolgere i compiti di RSPP (art. 34, commi 2 e 3).

Si rinvia al testo dell’accordo, per conoscere, oltre alla durata dei corsi, i contenuti, le condizioni per acquisire i crediti formativi, le indicazioni organizzative e metodologiche, i requisiti dei formatori:

•  Accordo Stato Regioni per la formazione di lavoratori, preposti e dirigenti

Accordo Stato Regioni per la formazione di datori di lavoro RSPP

Quali  sono ad esempio le conseguenze per le attività classificate a “rischio medio” (come ad esempio l’iItruzione, la Pubblica Amministrazione,…..)?

Significa l’obbligo di organizzare, entro 1 anno, per tutto il personale corsi di formazione della durata di almeno 12 ore (4 ore di formazione generale e 8 di formazione specifica) e assicurare un aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore.

Esposizione dei lavoratori ai Campi Elettromagnetici

Le F.A.Q. di seguito pubblicate sono state tratte da: http://www.circolodellasicurezza.com/

1. Quali i soggetti che devono procedere alla valutazione del rischio elettromagnetico?

Tutte le organizzazioni pubbliche e private, che si trovano ad operare in presenza di sorgenti di campo elettromagnetico sono tenute al rispetto della normativa suddetta attraverso valutazione del rischio e, a partire dal 31 Ottobre 2013, a non superare i valori limite stabiliti dalla legge. Sono, infatti, immediatamente vigenti le disposizioni generali sulla protezione dagli agenti fisici contenute nel Capo I del Titolo VIII del testo unico, come chiarito già dal Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome.

L’articolo 181, anche tramite il richiamo al più generale articolo 28, richiede esplicitamente al datore di lavoro la valutazione dei rischi relativi a tutti gli agenti fisici. Il vincolo più stringente ad oggi in vigore riguarda pertanto l’obbligatorietà della valutazione del rischio elettromagnetico.

2. Quali sorgenti di campo elettromagnetico devono essere valutate?

Per quanto riguarda la valutazione del rischio diretto la norma tecnica CEI EN 50499:2009 pubblica un elenco non esaustivo di apparecchiature suscettibili di produrre livelli di campo elettromagnetico superiori ai valori di azione. In particolare vanno sicuramente valutati ambienti e postazioni di lavoro che presentano strumentazioni e infrastrutture come di seguito specificate:

- generazione, trasporto e distribuzione di energia elettrica; – trasformazione di tensione (sottostazioni e cabine); – elettrolisi industriale; – saldatura elettrica; – saldatura dielettrica; – riscaldamento a induzione; – riscaldamento dielettrico a radiofrequenza; – riscaldamento dielettrico a microonde; – riscaldamento a resistenza con potenza regolata da tensioni parzializzate nel tempo; – magnetizzatori e smagnetizzatori industriali; – apparecchi di illuminazione speciali attivati a radiofrequenza; – dispositivi al plasma in radiofrequenza; – sistemi elettrici di controllo integrità; – sistemi magnetoscopici per controlli non distruttivi; – diatermia (elettromedicale); – magnetoterapia; – elettroterapia; – tecarterapia; – radarterapia; – taglio e cauterizzazione con elettrobisturi e radiobisturi; – trattamenti estetici a radiofrequenza; – radar (controllo del traffico aereo, portuale, meteorologici, …); – antenne di siti per la radiodiffusione sonora e/o televisiva; – antenne delle stazioni fisse per la telefonia mobile ; – trasporti alimentati elettricamente (treni, tram); – cabine di trasformazione media tensione / bassa tensione (MT/BT); – reti di alimentazione elettrica nel luogo di lavoro e circuiti di distribuzione e trasmissione dell’elettricità che sorvolano il luogo di lavoro in alcune configurazioni e potenze.

Per quanto riguarda invece la valutazione del rischio indiretto, bisogna considerare l’insieme dei dispositivi presenti in un certo ambiente, la loro concentrazione spaziale e gli effetti su altri dispositivi di sicurezza presenti. Pertanto non può essere escluso aprioristicamente nessun dispositivo alimentato da corrente elettrica compresi cellulari, cordless, stampanti, scanner, sistemi antitaccheggio, metal detecetor, etc…

3. Come faccio a valutare il rischio elettromagnetico?

Come previsto dall’art. 181, comma 2 del D.Lgs 81/08, la valutazione dev’essere effettua da personale qualificato in possesso di specifiche conoscenze in materia e con idonea strumentazione.

4. Come faccio ad individuare i soggetti qualificati a valutare il rischio elettromagnetico?

Ad oggi non esiste un elenco di esperti nella valutazione e misurazione dei campi elettromagnetici. Sarà pertanto cura del datore di lavoro l’accertamento dei requisiti professionali e tecnici. A questo scopo ne potrà valutare il curriculum degli studi e professionale, la disponibilità di strumentazione adeguata e l’adeguatezza della relazione tecnica che il tecnico propone.

5. Con quale periodicità deve essere valutato il rischio elettromagnetico?

Sulla base di quanto stabilito dall’articolo 181, comma 2, l’intera valutazione deve essere effettuata almeno una volta ogni quattro anni, mentre deve essere aggiornata immediatamente qualora diventi obsoleta, in ragione di qualche modificazione avvenuta in azienda. Questo può accadere, ad esempio, se viene introdotto un nuovo tipo di macchinario o di lavorazione, le cui emissioni elettromagnetiche possono essere significative.

Fonte: POLAB SRL (www.polab.it)

Esposizione ai Campi Elettromagnetici: un rischio concreto.

Questa notizia è stata tratta da: http://www.circolodellasicurezza.com/

Non li vediamo, non li sentiamo, non emanano cattivi odori eppure sappiamo che i campi elettromagnetici ci sono. Non è necessario scomodare Sherlock Holmes per accorgersi della loro presenza. Ne abbiamo le prove. Sono sufficienti, ad esempio, i telefoni cellulari che comunicano tra loro senza alcuna connessione via cavo. Ci basta pensare alle radio o ai telefoni cordless per intuire una presenza invisibile e, proprio per questo, più inquietante. Da sempre, infatti, l’essere umano è spaventato da ciò che non vede. Il buio, ancora oggi, nonostante ogni sforzo razionale, incrementa la nostra percezione del pericolo. Non per il buio in sé, ma per l’impossibilità di usare a pieno le capacità del nostro apparato visivo.

Sappiamo, dunque, che i campi elettromagnetici esistono. Ma come facciamo a distinguere i diversi campi, ad esempio, quelli potenzialmente dannosi e quelli innocui? Se non li vediamo, come facciamo a sapere quali sono le fonti di rischio? Partiamo da una semplice constatazione: viviamo in un mondo immerso in campi elettromagnetici, sia in ambienti domestici che lavorativi attraversati da reti di telefonia mobile, reti wireless, segnali radio e TV, segnali satellitari, elettrodotti, ecc. Ormai sembra raro trovare zone “elettrosmog free”. E allora come dobbiamo comportarci?

Accostando per la prima volta una problematica relativamente nuova, anche se di natura scientifica o tecnologica, possiamo cadere con facilità in due comuni errori: l’allarmismo o l’indifferenza. Il nostro intento, invece, dovrebbe essere quello di operare secondo due principi di ragionevolezza, assunti e promossi anche in sede europea: il principio di precauzione, in base al quale occorre prendere decisioni in modo da limitare e prevenire i pericoli potenziali di un fenomeno di cui non si ha ancora una piena conoscenza; ed il principio ALARA (As Low As Reasonably Achievable), in base al quale l’esposizione al fattore potenziale di rischio deve essere mantenuta al livello ragionevolmente più basso possibile.

L’uso corretto di entrambi questi principi non può prescindere da una conoscenza minima della materia controversa sotto il profilo scientifico. A riguardo, andrebbe subito chiarito che i campi elettromagnetici naturali non hanno nulla a che vedere con i campi elettromagnetici artificiali. In natura sono presenti campi elettromagnetici “statici” di origine naturale, legati per esempio alla presenza del campo magnetico terrestre o alla scarica dei fulmini. Questi sono ben diversi da quelli creati dall’uomo. Quando si superano i livelli di campo presenti in natura si parla di elettrosmog. In particolare, le fonti elettromagnetiche artificiali umane contribuiscono all’innalzamento del cosiddetto “fondo naturale”.

Alla luce dei recenti studi e dei necessari approfondimenti sugli effetti a lungo termine, è opportuno non sottovalutare la correlazione tra salute dei lavoratori e dei cittadini ed esposizione alle onde elettromagnetiche. Negli ultimi mesi anche diversi programmi televisivi di approfondimento hanno dimostrato interesse per la tematica. Per quale motivo? Perché soltanto ora che abbiamo superato la soglia di 5 miliardi di SIM attive nel mondo?

Il motivo più probabile è da ricercare nella pubblicazione di diversi pareri internazionali emanati nel corso del 2011. In particolare, nel maggio 2011 lo IARC, Ente Internazionale per la ricerca sul Cancro che fa capo all’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha classificato i campi elettromagnetici a radio frequenza (microonde, wifi, cellulari, cordless, ecc.) come potenzialmente cancerogeni, introducendoli nella classe 2B (IARC, 2011). Ma già nel 2002 aveva classificato come potenzialmente cancerogeni i campi magnetici a bassa frequenza (ELF), e quindi quelli prodotti da elettrodotti, cabine elettriche, ecc. Nello stesso periodo in cui lo IARC comunicava la classificazione suddetta, inoltre, l’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, nella Risoluzione 1815 indicava chiaramente la necessità di evitare l’esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenza, soprattutto per i giovanissimi.

C’è poi lo studio del Nascentis Medicina Reproductiva di Cordoba che ha sottolineato il rischio legato all’uso dei computer portatili connessi a internet tramite Wi-Fi. In particolare, è stata indicata una chiara diminuzione della motilità degli spermatozoi ed un aumento della frammentazione del DNA spermatico (Avendaño et al., 2011). Un elemento che deve far riflettere sugli effetti indesiderati legati alle nuove tecnologie e sulla diffusione delle informazioni più delicate.

Per quanto riguarda l’Italia, un primo dato estremamente rilevante è rappresentato dalla sentenza n. 614 del 10 dicembre 2009, in cui la Corte di Appello di Brescia, Sezione Lavoro, ha riconosciuto la correlazione causa-effetto di un “neurinoma del ganglio di Gasser” insorto nel 2002 in un soggetto maschio utilizzatore di telefoni mobili per motivi professionali. Si tratta della prima sentenza di condanna che afferma una stretta correlazione tra uso del cellulare e tumori. Da parte sua, il Consiglio superiore di sanità ha affrontato la questione dei rischi potenziali di uno smodato uso di telefoni cellulari nella seduta del 15 novembre 2011. In linea con gli studi dell’Agenzia internazionale della ricerca sul cancro (IARC) e in accordo con l’Istituto superiore di sanità, il Consiglio superiore ha emesso un parere, in cui rileva che non sia stato finora dimostrato alcun rapporto di causalità tra l’esposizione a radio frequenze e le patologie tumorali. Tuttavia le conoscenze scientifiche attuali non consentono, ad oggi, di escludere l’esistenza di causalità quando si fa un uso molto intenso del telefono cellulare. Va quindi applicato secondo il parere, soprattutto per quanto riguarda i bambini, il principio di precauzione. Tale principio include anche l’educazione ad un utilizzo non indiscriminato, ma appropriato, quindi limitato alle situazioni di vera necessità, del telefono cellulare.

Sulla base di queste riflessioni, il Ministero della Salute avvierà una campagna di informazione sulla base delle ultime relazioni degli organismi tecnico-scientifici per sensibilizzare proprio a tale uso appropriato. Lo stesso Ministero, inoltre, ha annunciato che avvierà una campagna di informazione per sensibilizzare sull’uso appropriato dei telefoni cellulari, alla luce delle analisi dell’OMS e delle indicazioni del Consiglio superiore di sanità. L’obiettivo, fino a che non si avranno dati certi, è quello di limitare i potenziali effetti dannosi con un uso il più attento possibile.

Ma qual è il vero problema delle fonti di rischio elettromagnetico? Non dobbiamo valutare solo l’emissione del singolo dispositivo, ma un insieme di elementi che ci permetta di ridurre la nostra esposizione complessiva e involontaria a questi campi.

Quali comportamenti possiamo adottare da subito per ridurre l’esposizione personale ai campi elettromagnetici? Tra le indicazioni generali, utili sia in ambienti domestici che lavorativi, rientrano le seguenti pratiche: limitare l’uso dei telefoni cordless e possibilmente sostituirli con telefoni via cavo; non tenere il cellulare a diretto contatto con il corpo, meglio l’uso dell’auricolare a filo (niente bluetooth) o viva voce; non dormire con il cellulare nelle vicinanze del letto (quindi non va bene nemmeno il comodino); utilizzare scanner, stampanti e fotocopiatrici con coperchi sempre abbassati; non posizionare trasformatori (di pc, stampanti, cellulari, lampade, ecc…) collegati alla rete elettrica in prossimità della postazione di lavoro; mantenere una certa distanza di sicurezza dal forno elettrico o dal forno a microonde quando sono in funzione; non sostare per periodi lunghi in prossimità di metal-detector o sistemi antitaccheggio; non avvicinare troppo l’asciugacapelli alla testa ed in generale al corpo; non usare dispositivi portatili (netbook o notebook) in funzione sulle gambe, ma appoggiarli sempre su un supporto; chiedere al proprio datore di lavoro il rispetto legislativo del TU 81/2008 e la valutazione e misurazione di tutti i campi elettromagnetici, sia in alta che in bassa frequenza, di tutte le postazioni di lavoro, al fine di verificare i limiti di esposizione ed intraprendere eventuali azioni di minimizzazione del rischio.

Autore: Dott. Alessandro Valenza (www.polab.it)

Rinnovabili: Via libera a nuovi incentivi

Questa notizia è stata tratta da: http://www.sviluppoeconomico.gov.it/

Via libera definitivo, con la firma dei ministri dello Sviluppo economico Corrado Passera, dell’Ambiente Corrado Clini e dell’Agricoltura Mario Catania,  ai due decreti ministeriali che definiscono i nuovi incentivi per l’energia fotovoltaica (cd. Quinto Conto Energia) e per le rinnovabili elettriche non fotovoltaiche (idroelettrico, geotermico, eolico, biomasse, biogas).

Il nuovo regime permetterà di raggiungere e superare gli obiettivi europei delle energie rinnovabili attraverso una crescita virtuosa, basata su un sistema di incentivazione equilibrato e con forti ricadute sull’economia italiana tale da ridurre l’impatto sulle bollette di cittadini e imprese.
I Decreti pongono le basi per uno sviluppo ordinato e sostenibile delle energie rinnovabili, allineando gli incentivi ai livelli europei e adeguandoli agli andamenti dei costi di mercato delle tecnologie (calati radicalmente nel corso degli ultimi anni). Si introduce inoltre un sistema di controllo e governo dei volumi installati e della relativa spesa complessiva (aste per impianti grandi e registri per impianti di taglia media).
In linea con le previsioni della precedente normativa, il nuovo sistema entrerà in vigore 45 giorni dopo il superamento (previsto a breve) della soglia di 6 miliardi di incentivi per il fotovoltaico, e il 1 gennaio 2013 per il non fotovoltaico, per il quale è previsto comunque un periodo transitorio di 4 mesi.
Grazie al lavoro portato avanti nelle scorse settimane, sono state effettuate importanti modifiche migliorative, che hanno tenuto conto dei pareri dell’Autorità per l’Energia e della Conferenza Unificata, di specifiche mozioni Parlamentari e di suggerimenti di Associazioni di categoria. In particolare sono previsti:
- Un ampliamento del budget di spesa, per un totale di 500 Milioni di Euro annui – pari a ulteriori 10 Miliardi di Euro di spesa su 20 anni – suddivisi tra Fotovoltaico (200 Milioni) e Non-Fotovoltaico (300 Milioni)

- Una forte semplificazione delle procedure per l’iscrizione ai registri

- L’innalzamento delle soglie di accesso ai registri per tutte le categorie rilevanti. In particolare, per il fotovoltaico, vengono esentati dai registri gli impianti a concentrazione, quelli innovativi e quelli realizzati da Amministrazioni pubbliche, oltre a quelli in sostituzione di amianto fino a 50 KW. Inoltre, sono esentati gli impianti tra 12 e 20 KW che richiedono una tariffa ridotta del 20% - Un premio per gli impianti fotovoltaici realizzati in sostituzione di coperture in amianto e per quelli con preponderante uso di componenti europei

- Un incremento degli incentivi per alcune specifiche tecnologie che presentano una forte ricaduta sulla filiera nazionale, ad esempio: geotermico innovativo, fotovoltaico a concentrazione e innovativo

- Una rimodulazione dei termini di pagamento dei certificati verdi

- La conferma della priorità di accesso al registro per gli impianti realizzati dalle aziende agricole

“Con i due decreti firmati oggi – hanno dichiarato i ministri Catania, Clini e Passera – viene introdotto un sistema di incentivi moderno, sostenibile ed equo. L’energia rinnovabile è un pilastro fondamentale della nostra strategia, ed è per questo essenziale supportarla in modo efficace, favorendo le fonti che possono sviluppare una filiera produttiva nazionale, senza generare dannose competizioni con la produzione alimentare. Allo stesso tempo, con questi decreti si pone un freno alla crescita dei costi energetici per i cittadini e le imprese. La sostenibilità economica e ambientale sono i due cardini della strategia energetica del Paese” concludono i tre ministri.

Il Decreto Interministeriale in corso di esame alla Conferenza Unificata, in attuazione dell’articolo 25, comma 10, del decreto legislativo n. 28 del 2011, ridisciplina le modalità di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica da applicarsi, come stabilito dall’articolo 2, comma 3, del DM 5 maggio 2011, successivamente al raggiungimento di un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi di 6 miliardi di euro l’anno.

DM-5-CE-Integrato-13-04-12_bozza_decreto_quinto_conto_energia