I pacchetti formativi presenti su questa piattaforma sono stati predisposti per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. L'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 disciplina le modalità, la durata e i contenuti della formazione, precisando al punto 3) l'utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning.

Sottocategorie
IIS Vittorio Veneto
Liceo Canova
Liceo Levi
IPSIA Galilei
IC Cornuda
Liceo Munari
Liceo Veronese
Turatti CONSULTING Srl
ITSET Martini


  • L’art. 37 del D.Lgs. 81/08 (comma 7) stabilisce che i dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che i contenuti di questa formazione comprendono:

    · principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi

    · definizione e individuazione dei fattori di rischio

    · valutazione dei rischi

    · individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione

    L’accordo Stato-Regioni sulla formazione ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 (in vigore dal 26/1/2012) integra nel seguente modo le scarne indicazioni del D.Lgs. 81/08 sulla formazione del preposto:

    La formazione del preposto, così come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 81/08, deve comprendere quella per i lavoratori […] e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

    La durata minima del modulo per preposti è di 8 ore.