Gli insegnanti in servizio in scuole di ogni ordine e grado sono dei lavoratori ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 81/08 e quindi hanno il diritto di ricevere una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza. Tale diritto costituisce anche un obbligo per gli stessi lavoratori (D.Lgs. 81/08, art. 20).
L’art. 37 del D.Lgs. 81/08 (comma 1, lettera a) stabilisce i contenuti della formazione generale dei lavoratori e l’accordo Stato-Regioni sulla formazione ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 conferma tali contenuti e quantifica il corrispondente monte ore, pari ad almeno 4 ore di formazione.L’art. 37 del D.Lgs. 81/08 (comma 7) stabilisce che i dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che i contenuti di questa formazione comprendono:
· principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi
· definizione e individuazione dei fattori di rischio
· valutazione dei rischi
· individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
L’accordo Stato-Regioni sulla formazione ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 (in vigore dal 26/1/2012) integra nel seguente modo le scarne indicazioni del D.Lgs. 81/08 sulla formazione del preposto:
La formazione del preposto, così come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 81/08, deve comprendere quella per i lavoratori […] e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La durata minima del modulo per preposti è di 8 ore.